Gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n°152/2006 prevedono la possibilità per le imprese in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n°152/2006 e dalla Normativa Tecnica che intendono esercitare attività di messa in riserva, recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di accedere ad una procedura agevolata per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti a condizione che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero.
Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente previste con D.M. 5 Febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi integrato con particolare riferimento alle quantità massime dal D.M. 4 aprile 2006 n°186 e dal D.M. n°161 del 12/6/2002 per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa. Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due D.M. sopra citati, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non viene consentito se non attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D. Lgs. n°152/2006