Gestione dei rifiuti costituiti da FAV
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006, secondo la conferenza stato regioni gli oneri relativi alla correttagestione e smaltimento dei rifiuti sono a carico del produttore (la persona la cui attività haprodotto rifiuti).
Il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto (ovvero attribuire un codice CER) sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute.
Le possibili classificazioni per le FAV sono le seguenti:
• 17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso);
• 17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso).
Ancora una volta, sono le caratteristiche chimiche e fisiche delle FAV (contenuto di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi e diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre, DLG-2ES) a determinarne la classificazione.
In particolare, per l’attribuzione del codice CER, i rifiuti costituiti da FAV sono da analizzare secondo il seguente :