QUADRO NORMATIVO
La necessità di aggiornamento delle definizioni delle caratteristiche di pericolo ha portato all’emanazione del Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 – Inoltre la necessità di aggiornamento/sostituzione dell’Allegato alla Decisione 2000/532/CE
(elenco europeo rifiuti – CER) ha portato alla Decisione n. 2014/955/UE del 18 dicembre 2014
Il prossimo step DOVREBBE ESSERE la nuova Direttiva Rifiuti in sostituzione sostituzione dell’attuale Direttiva 2008/987CE
La Decisione 2014/955/UE del 18/12/2014 modifica parzialmente il precedente elenco dei codici rifiuti CER ed è entrata in vigore l’ 01/06/2015 infatti modifica profondamente la normativa in tema di caratteristiche di pericolo per i rifiuti, allineandola alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Nella nuova norma, le caratteristiche di pericolo da H 1 a H 15 di cui all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sono rinominate sostituendo la sigla “H” con “HP”, al fine di non confonderle con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al Regolamento CLP (Regolamento 1357-2014 Classi di pericolo)
Fra le novità, la modifica di talune delle precedenti caratteristiche di pericolo, l’introduzione di dettagliate prescrizioni per ogni caratteristica HP e di tabelle che consentiranno di armonizzare la disciplina comunitaria sui rifiuti con quella contenuta nel Regolamento CLP, mediante l’individuazione per ogni caratteristica di pericolo delle corrispondenti classi e categorie di pericolo ai sensi del Regolamento CLP. smaltiti) dall’01/06/2015 dovranno essere registrati con il nuovo codice.
I metodi analitici sono presenti nel Regolamento n 440/2008
CONTENUTI DELLA NUOVA NORMATIVA
- La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
Ciò premesso, tre sono i casi che astrattamente possono verificarsi. Esaminiamoli nei punti che seguono. - Il primo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti – denominati pericolosi in “assoluto” – vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Le proprietà di pericolo, definite da Hp1 ad Hp15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia spesso essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica del DM 27/9/2010 aggiornato dal decreto 24/06/2015).
- Il secondo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo diasterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti – denominati non pericolosi in “assoluto” – vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Questa conclusione – che in un primo tempo era stata posta in discussione da alcuni Enti di controllo – deriva inequivocabilmente dall’art. 7 della Direttiva 2008/98/CE, in forza del quale l’elenco dei rifiuti “è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti pericolosi”. Può comunque n casi selezionati essere necessaria un’analisi, per necessità connesse alla gestione del rifiuto (per esempio in relazione alla sua ammissibilità in discarica).
- Il terzo caso – riguarda i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali, la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo (caso tipo è quello della batteria di tre test ecotossicologici ai fini della valutazione di ecotossicità – classe di pericolo Hp14 - Una importante specificazione riguarda i casi in cui i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti che lo costituiscono. In questo caso, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori (cd. “composti virtuali”), in applicazione del principio di precauzione. Il caso tipico si verifica quando la presenza di un metallo pesante viene individuata dall’analisi chimica solo nella forma elementare del metallo. Ciò è compatibile con la presenza del metallo in composti (ad esempio ossidi) fra loro assai diversi per tossicità. In assenza di informazioni più precise, si deve tener conto del composto più pericoloso, riferendo ad esso – attraverso un calcolo stechiometrico – la concentrazione del metallo rinvenuta in sede di analisi.
- Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, in applicazione del principio di precauzione.
Lo Studio Chimico Ambientale effettua la classificazione dei rifiuti secondo quanto prescritto dalla normativa coadiuvando il produttore in questo compito mediante la consulenza e le analisi chimiche necessarie come ad esempio:
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)
PCB (PolicloroBifenili)
POP’S (Inquinanti Ornanici Persistenti)