La disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento ed è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni (Norme in materia ambientale) Parte terza.
I pilastri su cui si basa la regolamentazione degli scarichi sono l’obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Risulta inoltre di fondamentale importanza l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell’ambito del servizio idrico integrato.
Al fine di una miglior comprensione di tale disciplina si riporta la definizione di scarico (art. 74 del D.Lgs. 152/2006): “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. […]”
Classificazione degli scarichi
Gli scarichi possono essere suddivisi in funzione della tipologia di acque reflue scaricate o del recapito, parametri in base ai quali sono definiti le tabelle di riferimento con i limiti di legge e la disciplina autorizzatoria.
Gli scarichi possono essere di:
acque reflue domestiche -“acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”
acque reflue industriali -“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”
acque reflue urbane – “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”
acque reflue assimilate, come definite all’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (vedi pag. 45) o aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (L.R. 29/07 art.3 e allegato A).
Il D.Lgs. 152/2006 inoltre cita le acque di dilavamento per le quali non fornisce però alcuna definizione; la regolamentazione di tali acque è affidata alla Regione che in attuazione ha emanato il Regolamento Regionale n.4/09
I recapiti ammessi per gli scarichi sono:
acque superficiali (corsi d’acqua, acque marino costiere e, nella nostra Regione solo in casi residuali, laghi)
suolo e sottosuolo (solo nei limitati casi consentiti)
rete fognaria