COS'E' L' AMIANTO
Definizione
L’amianto, detto anche asbesto, è il nome generico di una serie di materiali fibrosi naturali molto diffusi in natura; le tipologie più diffuse sono la crocidolite (amianto blu), l’amosite (amianto bruno) e il crisotilo (amianto bianco).
L’amianto ostacola la trasmissione di suoni e calore, resiste alle alte temperature e protegge dalle fiamme, è facilmente filabile (adatto per creare tessuti), leggero e resiste all’attacco corrosivo degli acidi.
Utilizzo
In virtù di tali qualità, l’amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di numerosi manufatti ad uso industriale e civile (il 75% di tutto l'amianto usato in Italia è stato impiegato nel settore edilizio).
Nel settore edile l’amianto è stato largamente usato per la produzione di lastre ondulate in pasta di cemento, conosciute come "Cemento-Amianto" e quindi con il nome commerciale di Eternit (dal nome della tristemente famosa fabbrica che li produceva a Casale Monferrato).
L’amianto veniva altresì utilizzato nella produzione di tubazioni per acquedotti e fogne, nella fabbricazione dei tessuti (attrezzature da pompiere e tute da lavoro), come isolante termico nelle carrozze ferroviarie, nelle autovetture (pastiglie dei freni, frizione), ecc.
Luoghi pubblici e privati dove è facile rinvenire amianto in prodotti isolanti
Isolante |
Isolante |
Isolante |
Isolante |
Scuole |
Officine e garage |
Soffitto di capannoni industriali |
Soffitti di tintorie e piscine |
Principali materiali contenenti amianto e loro rilascio di fibre di amianto
Materiale |
Rilascio di fibre |
Ricopertura a spruzzo e rivestimenti isolanti termo-acustici |
Elevato |
Rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie |
Elevato rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante |
Funi, tessuti |
Possibilità di rilascio di fibre |
Cemento-amianto in edilizia |
Possono rilasciare fibre se tagliati, abrasi, perforati, oppure se deteriorati col tempo o da agenti atmosferici |
Prodotti bituminosi (es. su autostrade), mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche, vernici, sigillanti |
Improbabile rilascio di fibre durante l’uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati o abrasi |
Tossicità
La produzione, l’importazione, il commercio, l’utilizzazione di materiali contenenti amianto e l’estrazione dell’amianto stesso sono stati vietati in Italia (Legge 27 marzo 1992, n. 257).
L’amianto è altamente cancerogeno per inalazione. L’esposizione, anche a poche fibre di amianto, persistendo all’interno dei polmoni può provocare, anche a distanza di decenni, cancro e malattie respiratorie. In particolare, l’amianto provoca:
· asbestosi: malattia professionale, tipica dei lavoratori esposti per molti anni a estrazione o lavorazione di amianto; fortemente invalidante, causa indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficoltà respiratoria cronica e dolore al torace; potrebbe essere sintomo di tumore;
· mesotelioma: la localizzazione più frequente è nella pleura (tessuto polmonare); questo tumore, che è altamente maligno e consente una breve sopravvivenza, si presenta come una complicanza dell’asbestosi.
Valori limite
I valori limite di concentrazione di amianto nei luoghi di lavoro sono quelli definiti dall’art. 31 del D.Lgs. 277/91 (modificati dalla Legge 257/92):
· 0,6 fibre/cm³ per il crisotilo
· 0,2 fibre/cm³ per le altre forme.
In base all’art. 24 del D.Lgs. 277/91, se comunque le concentrazioni di amianto superano 0,1 fibre/cm³, il datore di lavoro dovrà adempiere alle disposizioni previste in tale articolo.
Obblighi
A prima vista tali limiti possono apparire contraddittori con il divieto di produzione e lavorazione dell’amianto. Il legislatore vuole invece regolamentare:
· quelle attività, quali demolizioni, bonifica di siti contaminati e imprese di smaltimento dell’amianto, ove, se mal condotte, possono rappresentare fonti di inquinamento;
· le imprese soggette a rischio amianto derivante dallo stato di conservazione dei capannoni, delle lastre in cemento-amianto, dei macchinari o dei prodotti contenenti amianto che, in caso di rilascio di fibre di amianto nell’aria, potrebbero arrecare un danno al lavoratore esposto.
Ove vi sia rischio amianto, gli obblighi del datore di lavoro sono sintetizzati nella seguente tabella:
Concentrazione di fibre di amianto : |
|||
< 0,1 fb/cm³ |
> 0,1 fb/cm³ |
> 0,6 fb/cm³ per crisotilo |
|
Controllo esposizione |
Controllo dell’esposizione ogni 3 anni | Controllo dell’esposizione ogni 3 mesi.
Per le attività a carattere saltuario il controllo dell’esposizione è di 1 volta all’anno) |
Nuovi controlli dell’esposizione dopo aver adottato i provvedimenti necessari a riportare la concentrazione di amianto nell’aria al di sotto di tale limite massimo |
Informazione ai lavoratori |
Informazione triennale ai lavoratori sul rischio, sui risultati e sulle misure di protezione | Informazione ai lavoratori, con cadenza annuale, delle concentrazioni e dei limiti di esposizione | Immediata informazione ai lavoratori del superamento |
Dotazione |
Dotazione di idonei mezzi di protezione individuali (maschere respiratorie, guanti, tute) Dotazione di servizi igienici adeguati, provvisti di docce Compartimenti separati per indumenti da lavoro e per abiti civili |
Uso dei mezzi di protezione individuali messi in dotazione (solo per il tempo strettamente necessario) | |
Blocco attività |
Se dopo 90 giorni, nuove misurazioni confermano il superamento dei limiti, l’attività non può proseguire |
N.B.: |
Le misurazioni ambientali e le relative analisi per la determinazione di amianto nell’aria possono essere effettuate solo da laboratori autorizzatidal Ministero della Sanità (art. 30 D.Lgs. 277/91). |
La vigilanza sul rispetto dei limiti di concentrazione spetta alle ASL. Presso le ASL è istituito un registro nel quale vengono riportati tutti gli edifici, pubblici e privati, che presentano amianto libero (il cui rilascio di fibre nell’aria è già in atto) o in matrice friabile (cioè materiali talmente deteriorati che sono riducibili in polvere con manipolazione manuale).
A tal fine i proprietari degli immobili devono comunicare alle ASL (pena sanzione) i dati relativi alla presenza di tali materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile (art. 12 Legge 257/92).
Intervento di bonifica
Tale registro tenuto presso le ASL consente alle imprese di manutenzione e bonifica di acquisire informazioni sugli edifici contaminati. Hanno priorità di bonifica gli edifici pubblici, le scuole, gli ospedali.
L’intervento è ripartito nelle seguenti fasi:
a) Valutazione del rischio
La presenza di materiali contenenti amianto non implica di per sé condizione di pericolo per gli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è certamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
b) Metodi di bonifica
· Decoibentazione = rimozione dei materiali contenenti amianto. E' il metodo di bonifica più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice. Produce però rifiuti comportando costi di smaltimento abbastanza elevati. L’elevato inquinamento che causa nell’ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate.
· Incapsulamento = copertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti così da determinare una pellicola protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto. Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. Il principale inconveniente è che il materiale contenente amianto rimane nell’edificio, e ne consegue la necessità di un programma di controllo e manutenzione costante.
· Confinamento = creazione di una barriera che separa il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell’edificio. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene all’interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre un programma di controllo e manutenzione costante, al fine di mantenere la barriera installata sempre in buone condizioni.
DECOIBENTAZIONE |
INCAPSULAMENTO |
CONFINAMENTO |
|
Cos’è |
Rimozione completa del materiale |
Copertura con prodotto aderente al materiale |
Barriera tra materiale e ambiente abitato |
Costi |
Elevati |
Contenuti |
Molto contenuti |
Risultati |
Il problema amianto viene eliminato definitivamente |
Richiede costante controllo e manutenzione (le fibre di amianto sono bloccate dalla pellicola aderente) |
Richiede costante controllo e manutenzione (il rilascio di fibre d’amianto continua all’interno del confinamento) |
Produzione di rifiuti |
Si (smaltimento a carico dell’impresa di bonifica) |
No |
No |
c) Restituibilità dell’ambiente bonificato
Al termine dei lavori di bonifica, la ASL dovrà, a spese di chi commissiona i lavori, valutare la restituibilità dell’area (valutare cioè se la zona è stata bonificata correttamente e non presenta amianto libero nell’aria).
Le procedure da seguire per la certificazione di restituibilità sono:
- ispezione visiva al fine di accertare l’assenza di residui di cemento-amianto nell’area bonificata;
- campionamento dell’aria al fine di accertare l’assenza di fibre di amianto aerodisperse.
Analisi di laboratorio
Un intervento di bonifica, ove correttamente eseguito, identifica 3 fasi di analisi di laboratorio delle fibre di amianto:
· Prima dell’intervento, per valutare lo stato dei materiali (se vi è rilascio di fibre di amianto nell’ambiente);
· Durante l’intervento, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente circostante da fibre di amianto aerodisperse in misura eccessiva;
· Dopo, al fine di valutare la restituibilità del sito bonificato.
Imballaggio ed etichettatura
Durante la bonifica, i materiali contenenti amianto vanno raccolti in doppi contenitori ed imballando separatamente i materiali taglienti. L’uso del doppio contenitore è molto importante perché, mentre il primo contiene materiale rimosso all’interno del cantiere, il secondo non deve mai essere portato all’interno dell’area di lavoro (così da non consentire alle fibre di amianto attaccate all’esterno del primo contenitore di disperdersi nell’ambiente).
Per quanto riguarda l'etichettatura, tutti i contenitori devono essere muniti dell’etichetta come riportata di fianco.
Sanzioni
Sanzioni a carico del datore di lavoro
- Mancato controllo periodico dell’esposizione ad amianto
- Mancata comunicazione alla ASL in caso di lavorazioni con esposizioni superiori a 0,1 fb/cm³ di amianto
- Mancata attuazione delle misure di sicurezza (perimetrazione dei luoghi esposti, dotazione di mezzi di protezione individuali, ecc.)
ammenda da 10 a 50 milioni o arresto da 3 a 6 mesi
- Omissione di controllo sanitario periodico dei lavoratori
ammenda da 3 a 8 milioni o arresto da 3 a 6 mesi
- Mancata comunicazione alla ASL, da parte dei proprietari di immobili (civili o industriali), di presenza di amianto floccato o in matrice friabile
sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni di lire
Sanzioni a carico dei lavoratori
- Mancato uso di mezzi di protezione individuali e di sicurezza forniti
ammenda da 200.000 a 800.000 o arresto fino a 15 giorni
<
Condividi